Oltre che sulla nostra webzine, troverete l’articolo anche sulla prima pagina de “La Repubblica” del 12 maggio in un corsivo di Tito Boeri, all’interno del sito www.repubblica.it ed anche su www.lavoce.info
Da quando in Italia abbiamo di nuovo un Ministro per il Turismo (1), non passa giorno senza che i giornali informino di qualche provvidenza in favore del settore, delle sue imprese, dei suoi clienti. Questa volta abbiamo addirittura un Codice … e quelle che vengono definite importanti misure per sostenere lo sviluppo. Non è facile capire l’esito del tutto, ma c’è il fondato rischio che all’annuncio faranno fatica a seguire concreti atti innovativi.
Negli ultimi anni anche nel turismo si è sostituito l’annuncio alla realtà, e qualcuno vuole far credere di avere già fatto tutto quello che avrebbe intenzione di fare. Il Codice del Turismo approvato il 5 maggio si colloca perfettamente in questo “rendering normativo” (2), e non è per niente facile distinguere tra l’annuncio e la realtà.
Al Titolo Primo, ad esempio, si sanciscono le condizioni nelle quali l’intervento legislativo in materia di turismo è in capo allo Stato. Purtroppo, siamo in deroga alla Costituzione (art. 117), e non risulta basti una Legge Delega per cambiarla.
Ineccepibile, sempre nel Titolo primo, l’affermazione del diritto al turismo per i disabili, ma è realistico pensare che questo verrà riconosciuto senza adeguati strumenti di verifica ed, eventualmente, di sanzione?
Molto interessante, all’Articolo 4 dello stesso Titolo, la definizione estensiva di impresa turistica, che adesso, oltre alle imprese ricettive e dell’intermediazione, includerà anche “le imprese di ristorazione e tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di eventi, convegni e congressi, e le imprese turistiche nautiche”.
Qui, con un taglio gordiano, si è deciso di non distinguere tra le imprese che operano solo o prevalentemente con e per i turisti, e quelle che potrebbero anche operare con i turisti, ma non è detto lo facciano: todos caballeros!
Che cosa ci sia di strategico per la marca e l’ospitalità nazionale in un bar di periferia, o in una balera di paese, è tutto da dimostrare. E come si farà ad equiparare queste imprese a quelle industriali nel momento in cui si dovranno assegnare risorse pubbliche, resta un arcano.
Al Titolo Secondo si passa alle professioni, ai relativi percorsi formativi, e ai previsti accordi con enti formativi per realizzare percorsi di inserimento lavorativo. Per i quali non sembra ci fosse l’obbligo di una previsione normativa.
Un deciso impulso alla de-burocratizzazione delle pratiche dovrebbe arrivare dal Titolo Terzo, quando prevede la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) per l’apertura o la modifica delle attività imprenditoriali, segnalazione da presentarsi allo sportello unico comunale. Con il corollario, che ha già fatto imbestialire i ristoratori, di poter aprire anche al pubblico non pernottante i ristoranti e i centri benessere degli alberghi (le attività congressuali erano per fortuna già “aperte”).
Infine, “per rimediare agli errori della sinistra” (come ha affermato il Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di presentazione), il Titolo prevede la fissazione degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni di tutte le strutture ricettive, fino ad una classificazione unitaria.
Peccato solo che serva una intesa con le Regioni -cosa non facile, dato che sull’argomento manca dal 2001(3) – e che d’altra parte la stessa utilità di una classificazione venga posta in dubbio da fonti più che autorevoli (4)
Impeccabile anche il Titolo Quarto, quando equipara in tutto e per tutto le agenzie di viaggi on-line a quelle con sportelli su strada, in particolare nella tutela dei diritti dei consumatori. Chissà però come sarà possibile regolarsi con gli operatori non residenti sul territorio comunitario.
Il Titolo Quinto, nel definire la tipologia dei prodotti turistici italiani, sposa tardivamente una logica di specializzazione che in Francia è già in voga dal 1988 (5), ed elenca 12 tipologie talmente generiche da non trovare più riscontri sul mercato: che senso ha ormai parlare, ad esempio, di “turismo della montagna”, quando la sola Valle d’Aosta considera cento prodotti turistici diversi (6)?
Si ritrovano poi nel Codice alcuni dei cavalli di battaglia della Legislatura: i Buoni vacanza (finanziabili anche con l’8 per mille) e il turismo con gli animali, i porti turistici (con la facilitazione dell’installazione di pontili) e regole meno gravose per chi noleggia natanti.
Dopo un doveroso chiarimento che riconosce il “danno da vacanza rovinata”, e l’invito ai Tour Operator ad assicurare anche questo rischio, il Codice si chiude senza resistere alla tentazione di istituire da un lato un “Comitato” (quanti ce ne sono già stati?), e dall’altro addirittura una medaglia al merito del turismo!
Dati tutti questi buoni propositi, non si capisce proprio perché i media abbiano dato tanto spazio alle altre due iniziative legislative riconducibili al turismo, contenute invece nel Decreto Sviluppo approvato nello stesso Consiglio dei Ministri.
La prima prevede, in barba alle Direttive comunitarie (7), la proroga delle concessioni sul demanio marittimo, mettendo in subordine la profittabilità per l’Erario, che invece potrebbe avvantaggiarsi solo con un meccanismo di assegnazione delle stesse “ad evidenza pubblica”.
La seconda istituisce anche nel turismo i Distretti, chissà perché solo balneari. Una proposta molto interessante già formulata dall’On. Sergio Gambini (8), ma all’epoca del tutto trascurata. E che comunque prevede un iter di tale complessità, che se ne riparlerà, se va bene, tra qualche anno. E intanto “rendering”.
(1) Si veda il nostro articolo “Ministro o Ministero?”
(2) Il rendering indica la resa grafica, un’operazione compiuta per produrre una rappresentazione (artificiale) di un oggetto.
(3) Legge Quadro sul Turismo, n° 135, 29 marzo 2001
(4) Si veda al riguardo il nostro articolo “Stella, Stellina la fine si avvicina”
(5) Maison de la France, Club de produit.
(6) SL&A-Regione Autonoma Valle d’Aosta, Piano di Marketing Strategico, 2009. SI veda al riguardo anche il nostro artticolo “
(7) La direttiva “Bolkestein” del 27 dicembre 2006 è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
(8) Società di trasformazione urbana per l’innovazione turistica (STUIT), sulla falsariga delle società di trasformazione urbana (STU) previste dall’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; Atto Camera del 15 dicembre 2005.